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FAMIGLIA DI FATTO 

LA TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO 

INDICE

1.  LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO TRA FIGLI E GENITORI 

     1.1 L'AFFIDAMENTO

     1.2. IL COLLOCAMENTO

     1.3. IL MANTENIMENTO 

2. COME REGOLAMENTARE TALI RAPPORTI 

     2.1. IL RICORSO CONGIUNTO 

     2.2. LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

     2.3. IL RICORSO CONTENZIOSO 

3. L'INADEMPIMENTO 

Quando la coppia si divide si pone il problema della regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli.

In particolare, i genitori dovranno occuparsi di disciplinare:

1) l'affidamento

2) il collocamento 

3) il mantenimento 

L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI

La responsabilità genitoriale consiste nel complesso di poteri/doveri che ogni genitore è tenuto ad esercitare nei confronti dei figli. L'affidamento, invece, rappresenta la modalità attraverso la quale la responsabilità genitoriale viene esercitata.  

Il nostro ordinamento prevede 4 distinte forme di affidamento. 

i) affidamento condiviso

ii) affidamento esclusivo 

iii) affidamento super esclusivo 

iv) affidamento familiare

  1. Affidamento condiviso

L'affidamento è definito "condiviso" quando l'esercizio della responsabilità genitoriale è in capo ad entrambi i genitori i quali sono chiamati ad assumere di comune accordo le decisioni circa la crescita dei figli.

Questo tipo di affidamento, a seguito della recente riforma del diritto di famiglia, rappresenta la regola, cui il Giudice può discostarsi solo ove risulti contrario all'interesse del figlio.  

Quando l'affidamento è "condiviso", le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate di comune accordo tra i genitori mentre le decisioni relative a questioni "ordinarie" possono essere adottate congiuntamente oppure disgiuntamente ( a seconda della scelta operata dai genitori, o dal Giudice, in sede di regolamentazione dei rapporti). 

2. Affidamento esclusivo 

L'affidamento è definito "esclusivo" quando solo il genitore a cui è affidato il figlio ha l'esercizio della responsabilità genitoriale su di esso.

In questo tipo di affidamento, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate comunque di comune accordo tra i genitori mentre le decisioni relative a questioni "ordinarie" vengono assunte dal genitore affidatario.

Con riferimento alle decisioni che i genitori devono assumere nei confronti dei figli appare evidente che la principale distinzione che intercorre tra affidamento esclusivo e affidamento condiviso consiste nella circostanza che, mentre nell'affidamento condiviso le decisioni ordinarie possono essere assunte congiuntamente o disgiuntamente ( a seconda della scelta operata dai genitori), nell'affidamento esclusivo, le decisioni relative a questioni ordinarie vengono fatte esclusivamente dal genitore affidatario. 

L'affidamento esclusivo non comporta la perdita della titolarità della responsabilità genitoriale ma solo la limitazione del suo esercizio nei confronti del figlio, ne  consegue che il genitore non affidatario manterrà un diritto di visita nei confronti del minore e dovrà comunque provvedere al mantenimento del figlio sino all'autosufficienza. 

La legge non stabilisce i casi in cui il Giudice debba disporre l'affidamento esclusivo sicchè i Giudici nell'assumere le proprie decisioni, fanno ricorso a degli indici elaborati dalla giurisprudenza nel corso degli anni. Essi possono essere valutati disgiuntamente o congiuntamente. 

  1. Figlio manifesta un’evidente difficoltà a relazionarsi con uno dei due genitori

  2. Uno dei due genitori rischia di sottoporre il minore ad un alto livello di stress

  3. Un genitore allontana fisicamente o psicologicamente il minore dall’altro ovvero ne ostacola il rapporto

  4. Uno dei due genitori versa in stato di dipendenza da alcol o sostanze stupefacenti o viene condannato per reati gravi

  5. Un genitore esercita violenza fisica e verbale nei confronti dell’altro in presenza del minore ovvero ai danni di quest’ultimo

  6. Uno dei due genitori non può garantire al minore un corretto sviluppo

 

Non rappresentano, invece, circostanze idonee per ciò solo a determinare l'affido esclusivo: 

  • Relazioni omosessuali

  • Mutamento confessione religiosa

  • Trasferimento genitore in un’altra città o Stato

  • Scarsa presenza del genitore nella vita del minore quando comunque non sia ritenuto pericoloso

  • Discutibile moralità della professione o del mestiere quando questi non infici il corretto sviluppo del figlio

 

 

​3. Affidamento super esclusivo 

Nell'affidamento super-esclusivo o "esclusivo rafforzato" tutte le scelte della vita del figlio, anche quelle di maggior importanza, sono adottate dal genitore affidatario, senza la necessaria consultazione dell’altro.
 

4. Affidamento familiare

 

IL COLLOCAMENTO

Da un punto di vista formale la scelta di collocare il figlio presso uno dei genitori si risolve nell'individuazione della residenza del figlio presso la casa di residenza di uno dei genitori. Da un punto di vista sostanziale, invece, esso si sostanzia nel legame tra il figlio e un determinato luogo, l'abitazione, che viene a costituire il centro dei suoi interessi. Dottrina e Giurisprudenza hanno elaborato 3 distinte forme di collocamento. 

i) collocamento prevalente

ii) collocamento alternato

iii) collocamento invariato 

 

Determina la residenza abituale del figlio. Consiste nel legame dei figli con un determinato luogo (l’abitazione di uno dei genitori) il quale viene a costituire il loro principale centro di interessi. Ed è diverso dal calendario, tempi e modalità di frequentazione, con l’espressione “tempo” il legislatore ha inteso riferirsi al quantum di frequentazione con ogni genitore (numero di giorni a settimana, vacanze estive etc..) mentre le modalità concernono la concreta esplicazione delle attività che ciascun genitore potrà e dovrà svolgere (portare e prendere  i figli a scuola, in palestra, pranzare insieme a loro, portarli in vacanza). (n.b. il giudice deve indicare tempi luoghi e modalità della consegna e riconsegna dei figli).

Viene individuato dai genitori con accordo. Ove ciò non avvenga vi provvede il Giudice.

“L’individuazione del genitore collocatario deve avvenire all’esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.Cassazione civile sez. I, 16/02/2018, n.3913”

2.1. Prevalente

La residenza viene fissata presso uno dei genitori, e viene stilato un calendario di visita per il genitore non collocatario

Giurisprudenza:

“il criterio che privilegia la madre nell’individuazione del genitore con il quale i figli in età scolare o prescolare vivranno in via prevalente in ipotesi di separazione può essere superato solo se la donna non possiede le necessarie capacità genitoriali ed educative” (Cass. 18087/2016).

2.2. Alternato

Nel collocamento alternato si esclude l’esistenza di un diritto di visita poiché il minore si sposta da un genitore all’altro con tempi pressoché equivalenti (la fissazione della residenza presso uno dei due genitori rappresenta quindi solo una formalità)

Dottrina contraria: “L’affidamento condiviso non può certo comportare la convivenza dei figli con entrambi i genitori congiuntamente; esso però non può implicare nemmeno la necessaria coabitazione dei figli con l’uno e con l’altro  genitore, a turno, per periodi di tempo tendenzialmente uguali, poiché ciò sarebbe in evidente contrasto con l’interesse della prole stessa, rendendole impossibile la formazione o la conservazione di un ambiente domestico idoneo a costituire il punto di riferimento della vita personale e sociale nonché il centro degli interessi. Pertanto pure nel caso di affidamento condiviso i figli dovranno trovare collocazione presso uno dei genitori” (vedi fede, C 13/18131; commento al 337 ter Trabucchi”

Giurisprudenza contraria: “L’affidamento alternato assicura buoni risultati quando c’è accordo. Non ci sono dubbi che cambiare continuamente casa abbia un effetto destabilizzante sui minori” (4060/17)  

2.3 Invariato

Il minore rimane nella casa e si spostano i genitori

AFFIDATI A NOI, CI PRENDEREMO CURA DELLE TUE ESIGENZE

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